Unioni Civili

Con la Legge 20 maggio 2016, n. 76 è stata istituita l'Unione Civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Il procedimento consta di due parti:

  • la richiesta di costituzione di Unione Civile ovvero un atto nel quale le parti dichiarano la loro volontà di unirsi civilmente e di non avere cause impeditive a tale unione, da sottoscrivere dinanzi all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano scelto dalle parti.
  • la sottoscrizione della dichiarazione costitutiva dell'Unione Civile di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, in un Comune scelto dalle parti, anche differente rispetto a quello in cui è stata sottoscritta la richiesta.

Nella dichiarazione costitutiva, le parti scelgono il regime patrimoniale che, in mancanza di diversa convenzione, è la comunione dei beni. Peculiare dell'Unione Civile è la possibilità per le parti di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi.

La parte il cui cognome è diverso da quello scelto in comune, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio, facendone dichiarazione all'ufficiale di Stato Civile.

Modalità della richiesta:

La richiesta di costituzione dell'Unione Civile può essere indirizzata a un qualsiasi Comune italiano scelto a discrezione delle parti interessate anche se diverso dal Comune o dai Comuni di loro residenza.

La richiesta deve essere redatta su apposito modulo e le parti devono presentarsi personalmente di fronte all'ufficiale di stato civile per sottoscrivere con lui il relativo processo verbale. Se le parti (o una di esse) sono impossibilitate a presentarsi per sottoscrivere la richiesta, posso farsi rappresentare da una terza persona a ciò delegata.

Se le parti desiderano sottoscrivere la dichiarazione in un Comune diverso da quello in cui hanno presentato la richiesta, devono fare a quest'ultimo apposita istanza in marca da bollo da €16,00.

Requisiti del richiedente:

Le parti devono avere maggiore età e stesso sesso.

Cause impeditive alla costituzione dell'Unione Civile:

  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'Unione Civile tra persone dello stesso sesso;
  • l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'Unione Civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre Unione Civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'Unione Civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

 

Documentazione da presentare:

Per la richiesta di costituzione dell'Unione Civile:

  • dichiarazione sostitutiva che costituisce richiesta;
  • documenti di identità delle parti interessate;
  • delega della persona terza che rappresenta la/le parte/i eventualmente impossibilitate a presentarsi di persona;
  • marca da bollo da €16,00 se si vuole procedere alla dichiarazione in un altro Comune.

 

Per la dichiarazione costitutiva dell'Unione Civile:

  • modulo per la celta dei testimoni e del regime patrimoniale;
  • delega del Comune in cui è stata presentata la richiesta di costituzione dell'Unione Civile se diverso;
  • ricevuta del pagamento della tariffa prevista dal “Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili”.

Tempi di rilascio:

Nessuno

Costi:

I costi relativi alla costituzione dell'Unione Civile sono gli stessi previsti per la celebrazione del Matrimonio Civile (clicca qui).