Affidamento delle ceneri derivanti dalle cremazioni dei defunti
La Legge n. 130/2001 e la L.R.T. n. 29/2004 prevedono che il defunto, con propria disposizione testamentaria, o, in mancanza, il coniuge o i parenti del defunto individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile possano richiedere l'affidamento e la conservazione delle ceneri risultanti dalla cremazione.
Può ottenere l'affidamento dell'urna qualunque persona o ente scelti liberamente del defunto o da chi può manifestarne la volontà.
La domanda di affidamento deve essere presentata al Comune di decesso o al Comune in cui si trovano le ceneri al momento della richiesta.
Modalità della richiesta:
La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.
Inoltre:
- per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;
- per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.
Costi:
2 marche da bollo da € 16,00 per l'istanza e l'autorizzazione
Tempi:
Nessuno
autorizzazione_affidamento_ceneri.pdf (153,11 KB) |
rinuncia_affido_urna_cineraria.pdf (326,31 KB) |