Imposta di Soggiorno

 DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha introdotto l'obbligo per i gestori delle strutture ricettive di trasmettere per via telematica, la dichiarazione annuale ministeriale (non più comunale) entro il 30 giugno di ogni anno.
Il nuovo adempimento dichiarativo dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate.


 

COSA E' L' IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/03/2024, il Comune di Santa Maria a Monte ha istituito l'Imposta di Soggiorno e approvato il Regolamento per la sua applicazione.
L'imposta decorre, per l'anno 2024, dal 01/06/2024 al 31/12/2024.
L'imposta di Soggiorno è l'imposta a carico di coloro che pernottano in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Santa Maria a Monte, inclusi gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.


 

CHI PAGA L'IMPOSTA
 

  1. I soggetti passivi dell'imposta al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza all’interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento  al Comune di Santa Maria a Monte con le modalità di cui al successivo comma 2. E’ consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per i singoli gruppi familiari. Il gestore deve conservare per  cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall’ospite per l’esenzione.
  2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione  ai pernottamenti che hanno avuto luogo in ciascun mese, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo, in  concomitanza con gli altri adempimenti fiscali e contributivi. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il  versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
  3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno,  indicandone la causale, in uno dei modi seguenti:
  • mediante versamento diretto presso la Tesoreria del Comune di Santa Maria a Monte;
  • sistema di pagamento elettronico Pago PA.



QUANTO SI PAGA

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di seguito indicate:.
Per l'anno 2024, con deliberazione di G.C. n. 46 del 10/04/2024, le tariffe sono le seguenti:


 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

TARIFFA

Alberghi a 5 stelle

1,50

Alberghi a 4 stelle

1,50

Alberghi a 3 stelle

1,50

Alberghi a 2 stelle

1,00

Alberghi a 1 stella

1,00

Alberghi diffusi

1,00

 

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

TARIFFA

Case per ferie

1,50

Ostelli per la gioventù

1,50

Affittacamere e Bed & breakfast

1,50

Case e appartamenti per vacanze (CAV)

1,50

Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL n. 50/2017

1,50

Campeggi

1,00

Residenze d’epoca

1,50

Residence

1,50

Aree di sosta (art. 28 L.R. 86/2016)

1,00

 

ATTIVITA’ AGRITURISTICHE

TARIFFE

Attività agrituristiche

1,50



CHI E' ESENTE

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al 12° anno compreso;
b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati  dalle agenzie di viaggi e  turismo,  il personale docente accompagnatore  di  gruppi  scolastici,  con  rilascio  di specifica attestazione;
c) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa; 
d) gli studenti che partecipano a progetti organizzati dal Comune di Santa Maria a Monte;
e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a  seguito  di  provvedimenti  adottati  da  autorità  pubbliche,  per  fronteggiare  situazioni  di  emergenza  conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso;
f) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore; 
g) gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e  della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio e limitatamente alla durata dello stesso;
h) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie o RSA site nel territorio comunale in ragione di  un accompagnatore per paziente.

L'esenzione di cui ai punti f), g), e) e h) è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto interessato, al  gestore della struttura ricettiva o al soggetto di cui al comma 4, articolo 4 del presente regolamento, di apposita  autodichiarazione,  rilasciata  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  46  e  47  del DPR 445/2000. Le  dichiarazioni  rilasciate dal cliente per l'esenzione, devono essere obbligatoriamente conservate per cinque anni.

 

COSA DEVE FARE IL GESTORE

I gestori delle strutture ricettive hanno i seguenti obblighi:

  • informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, e richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
  • riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura/ricevuta fiscale;
  • comunicare al Comune mensilmente mediante il portale telematico ed inserendo in modo univoco, entro il giorno 15 del mese successivo alla fine del trimestre, i seguenti dati anche se negativi:
    • il numero di coloro che hanno pernottato;
    • il relativo periodo di permanenza;
    • il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
    • il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione;
    • i dati identificativi dei soggetti che non hanno corrisposto l'imposta, in tutto od in parte;
    • l'imposta dovuta;
  • versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento le somme riscosse per non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali;
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva trasmette al Comune di Santa Maria  a Monte la dichiarazione annuale, riferita all’anno precedente, nella quale sono indicati, con dettaglio mensile,  il numero dei soggiornanti, il numero dei pernottamenti e, rispetto a questi ultimi, il numero di quelli esenti,  che hanno avuto luogo presso la propria struttura.
  • trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione annuale ministeriale (non più comunale) entro il 30 giugno di ogni anno



INFORMAZIONI
 

In allegato Regolamento comunale e tariffario.
 

Per informazioni contattare:
Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Tributi
Telefono 0587/261621 - interni 645 o 625
Email   
l.spinelli@comune.santamariaamonte.pi.it
negli orari di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì  dalle ore 9:00 alle 13:00 ed il Martedì e Giovedi anche il pomeriggio dalle ore 15:00 calle ore 17:00.  
 

Allegato [Imposta_Soggiorno][Tariffe].pdf (232,79 KB)
Allegato [Imposta_Soggiorno][Regolamento].pdf (173,86 KB)