TARI - Tassa sui Rifiuti

TARI - Tassa sui Rifiuti

La TARI è il tributo destinato alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Da corrispondere in base a tariffa, la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il regolamento comunale

"Il regolamento che stabilisce come si applica la TARI nel territorio comunale può essere consultato in versione integrale a questo link."

Presupposti di imposta

La TARI è dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il pagamento, quindi, non dipende da se vengano o meno prodotti rifiuti, ma dalla potenzialità dell’edificio o struttura di produrli. In caso di utilizzi temporanei da parte di terzi (meno di 6 mesi), il tributo è dovuto dal proprietario.

Qualsiasi tipo di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono esclusi dal pagamento:

  • aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (non operative);
  • aree comuni condominiali (di cui all’art. 1117 Codice Civile) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La dichiarazione TARI

La dichiarazione TARI deve essere presentata all’Ufficio Tributi di questo Comune nelle modalità indicate nella homepage del Settore 5. L’invio deve avvenire entro 60 giorni dall'inizio, variazione o cessazione dell'occupazione di locali o aree.

ATTENZIONE: ogni variazione in merito a numero di componenti, superficie dell’immobile, eventuali compravendite o affitti, e altre casistiche che comportino una nuova iscrizione, una variazione o una cessazione (così come riduzioni/esenzioni) dal punto di vista della TARI dovrà essere comunicata immediatamente a questo ufficio.

Il pagamento della TARI, infatti, è dovuto dal momento in cui ha inizio l’occupazione o detenzione di locali o aree sottoposte a pagamento e sussiste fino al giorno in cui l’utenza viene cessata, a seguito di apposita dichiarazione del soggetto.

Puoi trovare la modulistica da presentare di seguito:

Tipologia di utenze e relative tariffe

Le utenze

Gli utenti del servizio si suddividono tra utenze domestiche (abitazioni private e relative pertinenze) e utenze non domestiche (tutte le altre utenze).

La tassa dovuta si ottiene moltiplicando la tariffa (espressa in € / metri quadrati / anno), per la superficie oggetto di tassazione. La superficie tassabile corrisponde alla superficie misurata al filo interno dei muri dell'abitazione, cantina, garage e soffitte, con esclusione delle sezioni con altezza minore di 1.50 metri. Sono da includere nel calcolo i balconi e le terrazze chiuse a veranda o aperte solo sul lato frontale, sono escluse le terrazze scoperte. Per la determinazione della tariffa concorre, oltre alla tipologia e dimensione dell’immobile, anche il numero di persone che lo occupano.

La tassa dovuta dalla singola utenza non domestica si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria prevista per la classe di attività cui è ricondotta l’utenza per la superficie tassabile, ovvero la superficie misurata a filo di muri interni o sul perimetro interno delle aree scoperte.

Le utenze domestiche e non domestiche, oltre alla tassa, devono corrispondere la quota provinciale (TEFA), pari al 5% dell'imponibile, per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito della delibera di ARERA 386/2023, in attuazione delle disposizioni della L. 60/2022 (art. 2), tutte le utenze dovranno corrispondere, oltre alla tassa e alla TEFA, le seguenti componenti perequative:

  • UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti: € 0,10 per ogni utenza;
  • UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi: € 1,50 per ogni utenza.

Le tariffe

Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, entro il 30 aprile e comunque entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione. Gli importi sono determinati in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti che possono essere prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Di questi fanno parte i costi determinati dal D. Lgs. 36/2003 (art. 15), determinati in base al D.P.R. 158/1999 (che include anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche).

La tariffa è individuata in base al regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, n. 158. Sempre in virtù di questo D.P.R., la tariffa è composta da:

  • quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti. Questa è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie, parametrate al numero degli occupanti;
  • quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. Questa è determinata in base al numero degli occupanti.

L’Amministrazione comunale ha previsto poi delle tariffe specifiche, in base al D.M. prot. 2011/30011/giochi/UD:

  • Maggiorazione del 20% della tariffa per gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in genere per tutti gli esercizi previsti dal suddetto D.M. che non intendono rimuovere gli apparecchi VLT, new slot e gli spazi per il gioco (in base al R.D. 773/1931, art. 110, comma 6, 7);
  • Maggiorazione del 50% della tariffa per le attività di sale giochi e biliardi (codice ATECO 932930) e di gestione apparecchi a moneta con vincite in denaro (codice ATECO 92002).

Puoi trovare le tariffe per l’anno 2024 di seguito:

Riduzioni e agevolazioni

L’applicazione delle seguenti riduzioni è vincolata alla presentazione dell’apposita documentazione all’Ufficio Tributi secondo le modalità indicate nella homepage del Settore 5. Queste vengono automaticamente rinnovate negli anni seguenti, ma possono essere sospese in caso venga accertata l’infedeltà delle dichiarazioni presentate.

Utenze domestiche

Casistica Riduzione
Non stabilmente attive, cioè per locali o aree non occupati per almeno 3 mesi continuativi 20% sia della quota fissa che di quella variabile
Che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica. 10% della quota variabile

Utenze non domestiche

Casistica Riduzione
Non stabilmente attive, cioè per locali o aree occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni 30% della tariffa complessiva
Che dimostrino di aver avviato al recupero tramite terzi di una quantità di rifiuti assimilati. Il recupero deve essere dimostrato attraverso apposita attestazione rilasciata dalla società che effettua il recupero, unito al contratto stipulato. Fino al 60% della quota variabile

Puoi trovare la modulistica da compilare di seguito:

In aggiunta a queste riduzioni, sono riconosciute delle riduzioni per le utenze domestiche che effettuano il conferimento dei rifiuti non possibili da ritirare con il porta a porta presso l’Isola Ecologica di Santa Maria a Monte. La riduzione varia in base sia al tipo di rifiuto conferito che alla quantità. Puoi consultare le riduzioni specifiche a pag. 14 del Regolamento Comunale. La riduzione è riconosciuta automaticamente d’ufficio e non può superare il 30% della tariffa dovuta.

Il Regolamento Comunale prevede delle agevolazioni, legate a specifiche casistiche e vincolate al reddito familiare. Ogni agevolazione viene concessa purché il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo relativo all’anno precedente. Ogni anno, entro il 30 settembre, chi vuole richiedere una delle seguenti agevolazioni deve presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi. Ad essa devono essere allegati la relativa documentazione e ISEE con redditi riferiti all’anno precedente.

Casistica ISEE Riduzione
Pensionati ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono in coppia, con o senza vincoli di parentela, senza coabitare con altre persone < € 9.200,00 50%
Pensionati singoli ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono da soli, senza coabitare con altre persone < € 8.200,00 100%
Nuclei familiari monoreddito composti da quattro o più persone residenti nel Comune. Si considera monoreddito il nucleo familiare che, per la maggior parte dell’anno, percepisce il proprio reddito da un’unica fonte < € 12.500,00 50%
Nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, purché non siano affidati a strutture pubbliche e private < € 12.500,00 50%

Puoi trovare la modulistica da compilare di seguito:

Modalità e tempistiche del pagamento

Quando si paga?

Si hanno due principali versamenti annuali, distinti in:

  • Acconto, relativo ai primi 6 mesi dell’anno solare. È possibile eseguire il pagamento in unica soluzione entro il 30 aprile o in più rate, con suddivisione:
    • 30 aprile
    • 31 maggio
    • 30 giugno
  • Saldo, relativo agli ultimi 6 mesi dell’anno solare. È possibile eseguire il pagamento in unica soluzione entro il 30 ottobre o in più rate, con suddivisione:
    • 31 ottobre
    • 30 novembre
    • 31 dicembre

Come si paga?

I pagamenti devono essere effettuati tramite gli appositi F24 che vengono inviati in allegato alla lettera di acconto e di saldo, sempre rispettando le scadenze sopra indicate.

ATTENZIONE: non hai ricevuto la lettera contenente gli importi da pagare per un semestre o l’anno? Rivolgiti all’Ufficio Tributi per averne una copia! Puoi farlo sia telefonicamente che via mail, oppure venendo direttamente in ufficio.

Riferimenti normativi

Oltre al regolamento Comunale, di seguito sono elencati alcuni riferimenti normativi utili ad approfondire la materia:

  • Art. 639-668 L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) – Introduzione della TARI come componente della IUC (Imposta Unica Comunale)
  • Capo III, Titolo I, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) – Norme sulla gestione dei rifiuti, determinazione dei costi e principi per la tariffazione
  • L. 68/2015 – Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, utile per comprendere obblighi sui rifiuti e relativi costi
  • D.P.R. 158/1999 – Criteri per la determinazione della tariffa rifiuti basati sulla superficie e produzione potenziale dei rifiuti
  • Art. 1, commi 739-783 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) – Disposizioni in materia di TARI, introduzione della nuova disciplina e obbligo per i Comuni di approvare i regolamenti
  • L. 120/2020 – Semplificazioni in materia di tributi locali, inclusa la gestione della TARI
  • Art. 13 D.Lgs. 471/1997 – Disciplina delle sanzioni per omessi o insufficienti versamenti di tributi, applicabile anche alla TARI
  • L. 449/1997 – Introduzione di agevolazioni fiscali legate alla gestione dei rifiuti
  • Sentenza Corte di Cassazione 5078/2016 – Conferma che la TARI deve essere proporzionata alla quantità di rifiuti prodotti, in conformità ai principi europei
  • Sentenza TAR Lazio n. 3616/2020 – Chiarisce l'applicazione delle esenzioni per locali inutilizzati o inagibili
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Allegato [editabile][richiesta_rateizzazione][TARI][2023].pdf (168,23 KB)
Allegato [editabile][rimborso_compensazione][TARI][2023].pdf (114,43 KB)
Allegato [TARI][regolamento].pdf (385,61 KB)
Allegato [TARI][tariffe2024].pdf (176,63 KB)
Allegato [TARI][dichiarazione_UD].pdf (352,46 KB)
Allegato [TARI][dichiarazione_UND].pdf (275,84 KB)