Tributi e Pubbliche Affissioni
Indice
Cosa sono i tributi?
Nel sistema fiscale italiano, il termine tributi comprende tutte le entrate che, nel nostro caso, il Comune riscuote dalla cittadinanza. Quando parliamo di tributi facciamo riferimento a una categoria ampia e generale, che nello specifico si suddivide in imposte, tasse e contributi.
Comprendere la differenza tra queste categorie ci aiuta a capire l’importanza che ognuna di esse ha, visto che solitamente si tende a ridurre tutto alla sola idea di “devo pagare le tasse”.
- Le imposte sono i tributi che paghiamo senza ricevere in cambio una prestazione specifica. Le imposte sono destinate a finanziare le attività generali dello Stato o degli enti locali;
- Le tasse sono i tributi che paghiamo in cambio di un servizio specifico che ci viene fornito, ad esempio la raccolta dei rifiuti;
- I contributi sono invece prelievi destinati al finanziamento di attività specifiche portate avanti dall’Ente.
In un contesto in cui il pagamento dei tributi è spesso raccontato come un obbligo e un peso, è importante che comprendiamo l’importanza che dare il nostro contributo ha, per il benessere di tutta la nostra comunità.
Quando parliamo di tasse e imposte, infatti, facciamo riferimento a entrate che hanno fondamentale importanza per mantenere e migliorare i servizi che tutti noi utilizziamo ogni giorno, come la pulizia delle strade, la manutenzione delle strade e dei parchi, la sicurezza pubblica e la cura delle scuole.
Le imposte sono una parte fondamentale di questo sistema, visto che finanziano in modo più generale le attività essenziali, come la salute, l'istruzione e la sicurezza. Aspetti che riguardano tutta la cittadinanza, senza che dal pagamento derivi un beneficio personale e immediato. Pagare le imposte è un atto di responsabilità civile che consente al Comune di ricevere fondi da investire in infrastrutture e servizi collettivi, volti a garantire e aumentare la nostra qualità di vita.
Le tasse, d'altra parte, sono legate a servizi specifici che il Comune fornisce, come la gestione dei rifiuti o il rilascio di certificati. Pagare le tasse significa contribuire direttamente al funzionamento di questi servizi che usiamo tutti i giorni.
In sostanza, vogliamo uscire dalla visione per cui pagare le tasse e le imposte è solo un obbligo. Vogliamo invece far passare il messaggio che si tratta di un investimento per il futuro del nostro Comune e della nostra comunità. Solo con la collaborazione di tutta la cittadinanza possiamo continuare a vivere in un ambiente pulito, sicuro e ben organizzato.
Quali sono i tributi?
Di seguito sono elencati i principali tributi comunali:
IMU (Imposta Municipale Unica) e TASI (TAssa sui Servizi Indivisibili)
L’IMU è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli.
La TASI era un tributo comunale destinato a finanziare i servizi pubblici indivisibili, come l’illuminazione stradale o la manutenzione delle strade. È stata abolita nel 2020 e accorpata all'IMU, semplificando il sistema tributario per gli immobili.
ICI – Imposta Comunale sugli Immobili
L’ICI era la vecchia imposta applicata, fino al 2012, al possesso dei beni immobiliari, prima dell’istituzione dell’IMU.
Il presupposto dell’ICI era il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, destinati a qualsiasi uso, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. I soggetti passivi dell’imposta erano individuati nel proprietario, nel titolare di altro diritto reale di godimento, nel locatario (in caso di locazione finanziaria) o nel concessionario (su bene demaniale).
Addizionale comunale IRPEF (Imposta sul REddito delle PErsone Fisiche)
L’addizionale comunale all’IRPEF, istituita con il D.lgs. n. 360/1998, è dovuta dai contribuenti che, alla data del 1° gennaio, abbiano il domicilio fiscale nel Comune di Santa Maria a Monte.
L’aliquota, da applicare al reddito imponibile ai fini IRPEF, è determinata dal Comune. Di conseguenza, il tributo è disciplinato in base alla normativa nazionale e al regolamento comunale.
TARI – TAssa sui Rifiuti
La TARI è il tributo destinato alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Da corrispondere in base a tariffa, la tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
CUP (Canone Unico Patrimoniale) e canone mercatale
Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è un canone dovuto al Comune (così come, in altri casi, a Provincia o Città Metropolitana) che ha rilasciato la concessione o l’autorizzazione.
Il Nuovo CUP, in vigore dal 1° gennaio 2021, sostituisce la TOSAP (Tassa Occupazione Suolo Pubblico), l’ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e la COSAP (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche).
Questa variazione è stata introdotta dalla Legge 160/2019 (art. 1, commi 816-847). È una novità che rivoluziona l’intera disciplina unificando i tre tributi TOSAP, COSAP e Imposta su Pubblicità e Pubbliche Affissioni. Inoltre, all’interno della stessa norma è stata prevista l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati.
Il canone unico patrimoniale, inoltre, sostituisce, anche, il canone di cui all’art. 27, commi 7 – 8 del codice della strada previsto dal D. Lgs. 285/92, limitatamente alle strade comunali e delle ex province.
Il nuovo Canone approvato con la Legge n. 160/2019 non ha natura tributaria, come invece era per TOSAP e ICP, bensì patrimoniale.
Il Canone mercatale sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, il prelievo sui rifiuti.
Diritti sulle Pubbliche Affissioni
I diritti sulle pubbliche affissioni sono un'entrata di competenza del Comune, con natura di corrispettivo per il servizio di affissione, negli spazi appartenenti all'Ente e a ciò destinati, di manifesti e di altro materiale pubblicitario o comunque da rendere noto al pubblico. L’importo varia in base al tipo di struttura e alla durata del soggiorno. L’importo varia in base sia al numero di volantini o locandine che al numero di persone che svolgono l’attività di distribuzione.
Allo stesso modo, sono tenute al pagamento le persone che effettuano attività di volantinaggio o affissione di locandine in attività locali. L’importo, in questo caso, è calcolato in base sia al numero di volantini o locandine che al numero di persone che svolgono l’attività di distribuzione.
In sostanza, vogliamo uscire dalla visione per cui pagare le tasse e le imposte è solo un obbligo. Vogliamo invece far passare il messaggio che si tratta di un investimento per il futuro del nostro Comune e della nostra comunità. Solo con la collaborazione di tutta la cittadinanza possiamo continuare a vivere in un ambiente pulito, sicuro e ben organizzato.
Imposta di Soggiorno
L'imposta di soggiorno è un tributo locale che il Comune applica a chi pernotta in strutture ricettive, come hotel e Bed & Breakfast. Lo scopo di questa imposta è esclusivamente finanziare servizi turistici, culturali e ambientali del nostro territorio.
L'importo varia in base al tipo di struttura e alla durata del soggiorno. L’imposta viene riscossa direttamente da chi gestisce l’attività recettiva, che poi procede a versarla al Comune.
Dilazione nel pagamento dei tributi comunali
In caso sussista l’impossibilità di procedere al totale o parziale versamento dell’imposta, è possibile concordare con il Comune una dilazione del pagamento secondo quanto normato dal Regolamento delle Entrate dell’Ente.
La rateizzazione solitamente prevede rate mensili, in un numero che varia a seconda degli importi da corrispondere, come illustrato di seguito:
Importo | Rateizzazione |
---|---|
fino a 50 euro | nessuna rateizzazione |
da € 50,01 a € 200,00 | fino a 3 rate mensili |
da € 200,01 a € 500,00 | fino a 6 rate mensili |
da € 500,01 a € 3.000,00 | fino a 12 rate mensili |
da € 3.000,01 a € 6.000,00 | fino a 16 rate mensili |
da € 6.000,01 a € 20.000,00 | fino a 30 rate mensili |
da € 20.000,01 a € 50.000,00 | fino a 50 rate mensili |
oltre € 50.000,00 | fino a 72 rate mensili |
L’importo di ciascuna rata sarà maggiorato in relazione all’interesse a decorrere dalla scadenza del debito e al fine di compensare le spese di riscossione e gestione della rata stessa.
Nel caso in cui non venga effettuato il pagamento di due rate, anche non consecutive, il beneficio della dilazione decade, con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell’intero debito residuo.
Rimborso al cittadino sui tributi comunali
Il contribuente che ha effettuato un maggiore versamento oppure un versamento non dovuto può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute.
La L. 296/2006 (art. 1, comma 164) stabilisce che il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso.
Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, si applicano, giornalmente dalla data della domanda, gli interessi nella misura prevista dalla L. 296/2006 (art. 1, comma 165) e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale 34/2007. Non si procede a rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00.
La richiesta deve essere effettuata tramite la compilazione e sottoscrizione dei moduli allegati a questa pagina, in relazione al tributo in questione. Tale modulistica dovrà poi essere trasmessa all’Ufficio Tributi secondo le modalità indicate nella homepage del Settore 5.
Sanzioni, accertamenti e ravvedimento operoso per i tributi comunali
Di seguito un riassunto schematico delle principali sanzioni previste in materia di tributi comunali. Per dettagli e approfondimenti si rimanda alla normativa nazionale e comunale di riferimento.
Infrazione | Sanzione |
---|---|
Omessa presentazione della dichiarazione prevista dalla legge | sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro |
Presentazione di infedele dichiarazione | sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro |
Omesso o parziale versamento – fino al 31/08/2024 | Sanzione pari al 30% dell’importo non versato |
Omesso o parziale versamento – dal 01/09/2024 | Sanzione pari al 25% dell’importo non versato |
Nella seguente tabella sono riportati i tassi in vigore per gli interessi, in relazione al periodo di riferimento e alla normativa che li determina.
Tasso | Periodo di riferimento | Normativa |
---|---|---|
0,80% | dal 01.01.2019 al 31.12.2019 | (D.M. Economia 12.12.2018) |
0,05% | dal 01.01.2020 al 31.12.2020 | (D.M. Economia 12.12.2019) |
0,01% | dal 01.01.2021 al 31.12.2021 | (D.M. Economia 11.12.2020) |
1,25% | dal 01.01.2022 al 31.12.2022 | (D.M. Economia 13.12.2021) |
5,00% | dal 01.01.2023 al 31.12.2023 | (D.M. Economia 13.12.2022) |
2,50% | dal 01.01.2024 al 31.12.2024 | (D.M. Economia 29.11.2023) |
In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo si può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari al 30% dell’importo irrogata nel caso di emissione di avviso di accertamento, se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa.
La violazione stessa non deve essere già stata constatata e comunque non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, in base al D. Lgs. 472/1997 (art. 13).
Il contribuente deve presentare la comunicazione dell'avvenuta applicazione del ravvedimento, allegando copia del modello F24, all’Ufficio Tributi secondo le modalità indicate nella homepage del Settore 5.
ATTENZIONE: D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) convertito in L. 157/2019
L'art. 10bis del suddetto D.L. prevede l’applicazione ai tributi locali delle sanzioni temporali proprie del Ravvedimento erariale. Di conseguenza, oltre alle tipologie di Ravvedimento presentate nella tabella conclusiva, sono previste riduzioni della sanzione:
- a 1/7 del minimo (4,29%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (anche quando influiscono sulla determinazione dell’importo o sul pagamento del tributo) avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- a 1/6 del minimo (5%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (anche quando influiscono sulla determinazione dell’importo o sul pagamento del tributo) avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
Tabella conclusiva e D. Lgs. 87/2024
Nella seguente tabella sono sintetizzate le principali modalità di calcolo del ravvedimento operoso. Il D. Lgs. 87/2024 introduce novità in ambito delle sanzioni tributarie a cui si fa riferimento nel Ravvedimento Operoso. Le modifiche in oggetto riguardano solo le sanzioni relative a violazioni a partire dal 01/09/2024.
Gli interessi applicati variano in base all’anno (vedi tabella sopra) e vengono determinati in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettuato. La tabella seguente, dunque, presenta l’indicazione delle sanzioni previste in base al periodo di riferimento.
Modalità | Tempistiche | Sanzioni |
---|---|---|
Ravvedimento sprint | Entro 14 giorni | 0,1% per ogni giorno di ritardo |
Ravvedimento breve | Entro 30 giorni | 1,5% |
Ravvedimento medio | Entro 90 giorni | 1,67% |
Ravvedimento lungo | Entro 1 anno | 3,75% |
Ravvedimento entro 2 anni | Entro 2 anni | 4,29% |
Ravvedimento oltre 2 anni | Oltre 2 anni | 5,00% |
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