Catasto incendi boschivi e aree percorse dal fuoco
La “Legge quadro in materia di incendi boschivi” n. 353 del 21 novembre 2000, (modificata e integrata da ultimo con il D.L. 120 del 8 settembre 2021, convertito in legge n°155 del 8 novembre 2021 recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”) definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco.
La Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di rilevante interesse pubblico, perseguendone la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali, con propria LR 39/2000 “Legge Forestale” e s.m.i. ha provveduto all’art. 76, ad apporre ulteriori vincoli (vincolo ventennale, vincolo quindicennale, vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni) e prescrizioni nei boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco.
L'istituzione del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco ha lo scopo di fornire indicazioni circa i vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata da incendio sanciti dall'art. 10 della L. 353/2000 e s.m.i. e dall’art. 76 della L.R. 39/2000 e s.m.i.
Fra le competenze dei Comuni, per quanto stabilito dall’art. 10 com. 2 della L. 353/2000 e s.m.i. nonché dall’art. 75bis della L.R. 39/2000 e s.m.i. vi è il compito di censire con apposito catasto comunale le aree percorse dal fuoco soggette ai divieti di cui all’art. 76, della L.R. 39/2000, indicandone le relative scadenze.
L’aggiornamento del censimento è un atto annuale obbligatorio per i comuni, anche qualora non si siano verificati eventi incendiari nel territorio comunale.
Pubblicazioni
- Catasto incendi al 31/12/2022
- Catasto incendi al 31/12/2023
- Catasto incendi al 31/12/2024
- Catasto incendi al 31/12/2025