Imposta Municipale Propria (IMU)

Informazioni IMU

L'IMU è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli.

La TASI era un tributo comunale destinato a finanziare i servizi pubblici indivisibili, come l'illuminazione stradale o la manutenzione delle strade. È stata abolita nel 2020 e accorpata all'IMU, semplificando il sistema tributario per gli immobili.

Il regolamento comunale IMU

Il regolamento che stabilisce come si applica l'IMU nel territorio comunale può essere consultato in versione integrale a questo link.

Presupposti di imposta

Ovvero, in termini tecnici, chi sono i soggetti passivi dell'imposta?

  • il proprietario dell'immobile oppure il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso;
  • il genitore assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice, che allo stesso modo costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, per gli immobili (anche da costruire o in corso di costruzione) concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Nel caso siano presenti più soggetti passivi in riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'imposta, si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nell'applicazione di esenzioni o agevolazioni.

In questo caso parliamo di ciò che è oggetto di imposta, ovvero:

Fabbricati

Unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale. Fanno parte del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza, purché accatastati unitariamente.

In caso di fabbricati di nuova costruzione, questi sono soggetti a imposta dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se precedente, dalla data in cui se ne è iniziato a fare uso.

L'area fabbricabile

La L. 160/2019 (art. 1, comma 741, lettera d) stabilisce che per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Il terreno agricolo

Terreno iscritto in catasto, destinato a qualsiasi uso, compreso quello non coltivato.

Abitazione principale e esenzioni

L'abitazione principale e le sue pertinenze

L'abitazione principale (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) è esente dall'Imposta. Questa è definita a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". A questa fanno riferimento gli immobili iscritti nelle suddette categorie catastali e le relative pertinenze.

Analogamente, sono esenti dall'imposta le pertinenze dell'abitazione principale.

Tra queste rientrano le pertinenze iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di massimo 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Esenzioni d'imposta

Il pagamento dell'IMU non è dovuto in ulteriori casi, individuati dai D.lgs 504/1992 (art. 7, comma 1, lettere b, c, d, e, f, h, i), D.lgs. 23/2011 (art. 9, comma 8), L. 160/2019 (art. 1, comma 758-759) e successive modifiche e integrazioni.

Si tratta di casistiche specifiche, tra cui rientrano:

Terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP, in base alla L. 160/2019 (art. 1, comma 758, lettera a). Rientrano in tale fattispecie i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui al D. Lgs. 99/2004 (art. 1), iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del sopra citato D. Lgs. 99/2004.

Ai sensi del D.L. 104/2020 (art. 78-bis, commi 1, 2, 3) convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, le agevolazioni sono estese ai soci delle società agricole minori, ai coadiuvanti agricoli e ai pensionati dell'agricoltura, qualora sussistano particolari requisiti.

In base alla L. 106/2019 (art. 1, comma 743), l'esenzione si applica solo alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore.

Base imponibile, aliquote e valori venali minimi

Fabbricati

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

Gruppo catastale Moltiplicatore
A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 160
Es.: fabbricato A/2 con rendita di € 520,00 → valore imponibile = (€ 520,00 + 5%) × 160 = € 87.360,00
Categorie catastali A/10 e D/5 80
Es.: fabbricato D/5 con rendita di € 9.400,00 → valore imponibile = (€ 9.400,00 + 5%) x 80 = € 789.600,00
Gruppo catastale B e Categorie Catastali C/3, C/4, C/5 140
Es.: fabbricato C/3 con rendita di € 870,00 → valore imponibile = (€ 870,00 + 5%) x 140 = € 127.890,00
Categoria catastale C/1 55
Es.: fabbricato C/1 con rendita di € 960,00 → valore imponibile = (€ 960,00 + 5%) x 55 = € 55.440,00
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5 65
Es.: fabbricato D/1 con rendita di € 26.700,00 → valore imponibile = (€ 26.700,00 + 5%) x 65 = € 1.822.275,00

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo le scritture contabili, applicando i coefficienti di aggiornamento definiti da apposito decreto ministeriale di emanazione annua.

Base Aliquota
Base 1.06%
Immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il secondo grado 0.86%
Abitazioni principali e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 0.60%
Immobili affittati con canone concordato 0.56% - 0.86%
Fabbricati rurali a uso strumentale per attività agricola 0.10%

Trovi a questo link la delibera dettagliata per le aliquote dell'anno corrente.

Per le aree fabbricabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, sulla base di diversi specifici parametri definiti dalla L. 160/2019 (art. 1, comma 746). Questa viene determinata tenendo conto:

  • della zona territoriale di ubicazione;
  • dell'indice di edificabilità;
  • della destinazione d'uso consentita;
  • degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • dei prezzi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma del D.P.R. 380/2001 (art. 3, comma 1, lettere c, d, f), la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Il valore venale dell'area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia.

L'Ufficio, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree, determina periodicamente i valori medi orientativi di mercato elaborando i dati rilevati direttamente dalle compravendite dei terreni stipulate negli ultimi anni.

Trovi a questo link l'elenco completo dei valori venali minimi per aree edificabili dell'anno corrente. I valori proposti costituiscono un mero orientamento, e quindi non sono da ritenersi vincolanti, sia per il contribuente sia per l'attività di accertamento svolta dall'Ufficio.

Per i terreni agricoli, che non rientrano nella definizione di area fabbricabile, anche nel caso siano incolti, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Es.: terreno agricolo con Reddito Dominicale (RD) di € 103,27 → valore imponibile = (€ 103,27 + 25%) x 135 = € 17.426,81

La dichiarazione IMU

Per le persone fisiche, la dichiarazione si presenta, di norma, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Il nuovo modello della Dichiarazione IMU/IMPI per le persone fisiche è stato approvato con D.M. 29 luglio 2022.

Puoi trovare qui il nuovo modello.

Puoi trovare qui le istruzioni per la compilazione.

Analogamente, per gli enti non commerciali, la dichiarazione va presentata su modello ministeriale (approvato con D.M. 04/05/2023 e scaricabile più sotto) in via telematica, entro il 30 giugno. Il nuovo modello della Dichiarazione IMU/IMPI per le persone fisiche è stato approvato con D.M. 4 maggio 2023.

Puoi trovare qui il nuovo modello per gli enti non commerciali.

Puoi trovare qui le specifiche per gli enti non commerciali.

Puoi trovare qui le istruzioni per la compilazione per gli enti non commerciali.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, come previsto dall'art. 3 del decreto citato.

La consegna delle dichiarazioni firmate può avvenire:

  • presso il Comune in cui si trovano gli immobili o le aree oggetto di variazione; nel caso del Comune di Santa Maria a Monte, le modalità di consegna sono indicate sulla homepage del Settore 5;
  • con procedura telematica attraverso i servizi Fisconline e Entratel dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità e tempi per il versamento dell'imposta

Il pagamento dell'IMU è in autoliquidazione, ovvero dovrà essere la singola persona a premurarsi di versare le cifre dovute, senza che il Comune invii richieste di alcun tipo (diversamente da quanto accade, ad esempio, per la TARI).

Il pagamento avviene mediante modello F24, da compilare in base a quanto determinato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29E del 29 maggio 2020.

I codici tributari da indicare nel modello e determinati dalla Risoluzione sono i seguenti:

Descrizione Codice
IMU - Abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE 3912
IMU - Fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE 3913
IMU - Terreni agricoli - COMUNE 3914
IMU - Aree fabbricabili - COMUNE 3916
IMU - Altri fabbricati - COMUNE 3918
IMU - Imposta Municipale Propria Interessi da accertamento - COMUNE 3923
IMU - Imposta Municipale Propria Sanzioni da accertamento - COMUNE 3924
IMU - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - STATO 3925
IMU - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - COMUNE 3930
IMU - Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE 3939

Codice Ente Comune di Santa Maria a Monte

Il codice da inserire nella dichiarazione e relativo al nostro Comune è I232

Quando si paga?

I soggetti tenuti al pagamento effettuano il versamento dell'imposta in due rate:

  • acconto, scadente il 16 giugno;
  • saldo, scadente il 16 dicembre.

È facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Aliquote agevolate e riduzioni

In alcuni casi la normativa nazionale prevede delle riduzioni dell'imposta, che possono essere affiancate da iniziative del Comune stesso.

In sintesi, a Santa Maria a Monte sono in vigore le seguenti agevolazioni:

Casistica Agevolazione
Fabbricati di interesse storico o artistico Riduzione del 50% della base imponibile
Immobili concessi in uso gratuito Applicazione aliquota ridotta del 0.86%
Immobili affittati a canone concordato
  • Nelle fasce di oscillazione del canone più basse: Applicazione aliquota ridotta del 0.56% + riduzione governativa in base alla norma vigente
  • Nelle altre fasce di oscillazione del canone: Applicazione aliquota ridotta del 0.86% + riduzione governativa in base alla norma vigente

Nel dettaglio:

Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili di cui al D.L. 42/2004 (art.10)

Si prevede un'aliquota del 0.86% per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado (genitore/figlio - nonno/nipote) che le utilizzino come abitazione principale. Questa si estende anche alle pertinenze, nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali (C/2, C/6 e C/7) che non siano locate.

Il soggetto passivo ai fini IMU è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione, allegando il contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'unità immobiliare è stata concessa in uso gratuito. Puoi trovare le modalità di presentazione della modulistica nella homepage del Settore 5.

Si prevede un'aliquota del 0.86% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998 (art. 2, comma 3), a seguito di presentazione dell'apposita documentazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'imposta.

In particolare, si applica un'aliquota del 0.56% agli immobili che prevedono le fasce più basse di oscillazione del canone di affitto. Puoi trovare le modalità di presentazione della modulistica nella homepage del Settore 5.

A partire dal 2013, il Comune di Santa Maria a Monte ha deciso di avviare una politica di contrasto allo spopolamento delle località di San Donato, Cinque Case e Firenzuola.

Si prevede così un beneficio economico annuale calcolato in base al 10% dell'IMU da versare nell'anno corrente. Il beneficio viene applicato dal cittadino al momento dell'autoliquidazione dell'imposta.

Il beneficio si applica a ogni soggetto passivo di imposta, limitatamente alla categoria catastale "A" (escluse le cat. A/1, A/8, A/9, A/10).

Il beneficio è assegnato solamente a seguito di presentazione di apposita documentazione entro il 30 novembre dell'anno di imposta. Una volta presentata la domanda, questa sarà automaticamente applicata anche agli anni successivi, senza bisogno di ripetere la presentazione.

Puoi trovare le modalità di presentazione della modulistica nella homepage del Settore 5.

ATTENZIONE: Queste esenzioni e riduzioni si applicano solo a seguito della presentazione dei documenti necessari e della verifica dei requisiti richiesti. Per maggiori dettagli su esenzioni o riduzioni si consiglia di fare riferimento al regolamento esteso e a quanto stabilito, comprese successive modificazioni, dalla normativa nazionale.

Riferimenti normativi

Oltre al regolamento Comunale, di seguito sono elencati alcuni riferimenti normativi utili ad approfondire la materia:

  • Codice civile (art. 1140) - Definizione di possesso e diritti reali sui beni immobili
  • D.L. 201/2011 (art. 13) - Introduzione dell'IMU e disposizioni generali
  • D.L. 223/2006 (art. 36, comma 2) convertito con modificazioni in L. 248/2006 - definizione delle aree fabbricabili
  • D.L. 333/1992 (art. 7, comma 3) convertito con modificazioni in L. 359/1992 - Determinazione del valore di fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto.
  • D.L. 42/2004 (art. 10) - Definizione fabbricati di interesse storico o artistico
  • D.L. 99/2004 (art. 1) - definizione di immobili di coltivatori diretti e imprenditori agricoli
  • D.lgs. 23/2011 (art. 9, comma 8) - Definizione di esenzioni specifiche dal pagamento dell'imposta
  • D.lgs. 23/2011 (art. 8,9) - Disciplina dei tributi locali
  • D.lgs. 504/1992 - Norme storiche di riferimento per la base imponibile e le aliquote (ancora applicabili in parte)
  • D.P.R 601/1973 - Agevolazioni per fabbricati di interesse storico e culturale
  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 - Modello di dichiarazione IMU e modalità di compilazione
  • L. 147/2013 - Disposizioni sulle detrazioni e agevolazioni
  • L. 160/2019 (comma 741, lettere b e c) - definizione di abitazione principale
  • L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) - Riforma della disciplina IMU, introduzione dell'IMU unica (accorpando anche la TASI) e definizione delle esenzioni di imposta
  • L. 214/2011 - Conversione del D.L. n. 201/2011 e ulteriori modifiche all'IMU
  • L. 241/1990 - Principi di trasparenza amministrativa per istanze, richieste di rimborsi e gestione delle concessioni
  • L. 431/1998 (art. 2, comma 3) - Riferimenti per immobili affittati a canone concordato
  • L. 457/1978 (art. 31) - Definizione di interventi edilizi rilevanti per inagibilità e inabitabilità
  • L. 662/1996 (art. 3) - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, disposizioni in materia di entrata
  • L. 984/1977 (art. 15) - definizione di immobili in aree montane o collinari
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Allegato [editabile][richiesta_beneficio][BIOGAS][2023].pdf (214,94 KB)
Allegato [editabile][richiesta_rateizzazione][IMU_TASI][2023].pdf (189,15 KB)
Allegato [editabile][richiesta_riduzione][Canone_Concordato][2023].pdf (240,69 KB)
Allegato [editabile][rimborso_compensazione][IMU_TASI][2023].pdf (124,34 KB)
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Allegato tabella_valori_venali_minimi_aree_fabbricabili_2024.pdf (769,54 KB)
Allegato [Dichiarazione_IMU][istruzioni].pdf (459,46 KB)
Allegato [Dichiarazione_IMU][modello].pdf (511,93 KB)
Allegato [Dichiarazione_IMU_EntiNonCommerciali][istruzioni].pdf (737,18 KB)
Allegato [Dichiarazione_IMU_EntiNonCommerciali][modello].pdf (216,15 KB)
Allegato [Dichiarazione_IMU_EntiNonCommerciali][specifiche].pdf (583,96 KB)
Allegato [IMU][regolamento].pdf (256,32 KB)