Il contribuente che ha effettuato un maggior versamento oppure un versamento non dovuto può richiedere che le somme versate e non dovute:
- siano direttamente rimborsate al cittadno;
- siano messe a compensazione sulle successive annualità del tributo.
La L. 296/2006 (art. 1, comma 164) stabilisce che il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso.
Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, si applicano, giornalmente dalla data della domanda, gli interessi nella misura prevista dalla L. 296/2006 (art. 1, comma 165) e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale 34/2007. Non si procede a rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00.