Dichiarazione IMU persone fisiche - Modello

Modulo da trasmettere annualmente entro il 30 giugno all'Ufficio Tributi ai fini della dichirazione IMU da parte di persone fisiche.

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Ufficio responsabile del documento

Ufficio Tributi

Amministrazione dei Tributi locali, relativamente alla gestione delle utenze attive e della riscossione ordinaria e coattiva.

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Dichiarazione IMU Enti Non Commerciali - Modello

Modulo da trasmettere annualmente entro il 30 giugno all'Ufficio Tributi ai fini della dichirazione IMU da parte di enti non commerciali.

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Dichiarazione IMU Enti Non Commerciali - Specifiche Tecniche

Specifiche tecniche di supporto agli enti non commerciali ai fini della compilazione della dichiarazione IMU.

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Dichiarazione IMU Enti Non Commerciali - Istruzioni

Istruzioni per gli enti non commerciali ai fini della compilazione della dichiarazione IMU.

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Effettuare la dichiarazione IMU

  • Servizio attivo
In questa pagina le indicazioni e la modulistica per presentare la dichiarazione IMU presso il Comune di Santa Maria a Monte.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini soggetti al pagamento dell'IMU nei confronti del Comune di Santa Maria a Monte.

Descrizione

Per le persone fisiche, la dichiarazione si presenta, di norma, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Analogamente, per gli enti non commerciali, la dichiarazione va presentata su modello ministeriale in via telematica, entro il 30 giugno.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, come previsto dall'art. 3 del D.M. 04/05/2023.

In allegato la delibera e il prospetto relativo alle aliquote IMU 2026.

Come fare

La consegna delle dichiarazioni firmate può avvenire:

  • in presenza presso l'Ufficio Tributi del Comune di Santa Maria a Monte;
  • con procedura telematica attraverso i servizi Fisconline e Entratel dell'Agenzia delle Entrate.

Cosa serve

La dichiarazione deve essere effettuata attraverso i nuovi modelli IMU/IMPI per le persone fisiche e per gli enti, approvati con D.M. 4 maggio 2023, che possono essere scaricati di seguito insieme alle istruzioni per la compilazione.

Cosa si ottiene

Corretto adempimento alle procedure previste dalla normativa e non sottoponibilità a accertamento e sanzioni.

Tempi e scadenze

La dichirazione deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Ufficio responsabile

Ufficio Tributi

Amministrazione dei Tributi locali, relativamente alla gestione delle utenze attive e della riscossione ordinaria e coattiva.

Documenti

Dichiarazione IMU persone fisiche - Modello

Modulo da trasmettere annualmente entro il 30 giugno all'Ufficio Tributi ai fini della dichirazione IMU da parte di persone fisiche.

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Dichiarazione IMU persone fisiche - Istruzioni

Istruzioni per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione IMU da parte di persone fisiche.

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Dichiarazione IMU Enti Non Commerciali - Modello

Modulo da trasmettere annualmente entro il 30 giugno all'Ufficio Tributi ai fini della dichirazione IMU da parte di enti non commerciali.

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Dichiarazione IMU Enti Non Commerciali - Istruzioni

Istruzioni per gli enti non commerciali ai fini della compilazione della dichiarazione IMU.

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Dichiarazione IMU Enti Non Commerciali - Specifiche Tecniche

Specifiche tecniche di supporto agli enti non commerciali ai fini della compilazione della dichiarazione IMU.

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Prospetto aliquote IMU 2026

Documento di Prospetto delle aliquote IMU 2026

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Delibera aliquote IMU 2026

Documento relativo alla Delibera aliquote IMU 2026

Ulteriori informazioni

Argomenti:

Pagina aggiornata il 12/06/2026

IMU - Imposta Municipale Unica

Descrizione breve
L'IMU è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. In questa pagina tutte le informzaioni sull'imposta nel Comune di Santa Maria a Monte.

Aliquote IMU 2026

Delibera aliquote IMU 2026

Documento relativo alla Delibera aliquote IMU 2026

Prospetto aliquote IMU 2026

Documento di Prospetto delle aliquote IMU 2026

Presupposti di imposta

Sono considerati soggetti passivi dell'imposta:

  • - il proprietario dell'immobile oppure il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso;
  • - il genitore assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice, che allo stesso modo costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • - il locatario, per gli immobili (anche da costruire o in corso di costruzione) concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Nel caso siano presenti più soggetti passivi in riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'imposta, si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nell'applicazione di esenzioni o agevolazioni.

Sono considerati oggetti di imposta:

  • - Fabbricati: Unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale. Fanno parte del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza, purché accatastati unitariamente. In caso di fabbricati di nuova costruzione, questi sono soggetti a imposta dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se precedente, dalla data in cui se ne è iniziato a fare uso;
  • - L'area fabbricabile: La L. 160/2019 (art. 1, comma 741, lettera d) stabilisce che per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
  • - Il terreno agricolo: Terreno iscritto in catasto, destinato a qualsiasi uso, compreso quello non coltivato.

 

Esenzioni di imposta

L'abitazione principale e le sue pertinenze

L'abitazione principale (categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) è esente dall'Imposta. Questa è definita a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". A questa fanno riferimento gli immobili iscritti nelle suddette categorie catastali e le relative pertinenze. Analogamente, sono esenti dall'imposta le pertinenze dell'abitazione principale.

Tra queste rientrano le pertinenze iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di massimo 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Ulteriori esenzioni

Il pagamento dell'IMU non è dovuto in ulteriori casi, individuati dai D.lgs 504/1992 (art. 7, comma 1, lettere b, c, d, e, f, h, i), D.lgs. 23/2011 (art. 9, comma 8), L. 160/2019 (art. 1, comma 758-759) e successive modifiche e integrazioni. Si tratta di casistiche specifiche che invitiamo a approfondire consultando la normativa.

 

Aliquote agevolate e riduzioni

In alcuni casi la normativa nazionale prevede delle riduzioni dell'imposta, che possono essere affiancate da iniziative del Comune stesso. In sintesi, a Santa Maria a Monte sono in vigore le seguenti agevolazioni:

  • - Fabbricati di interesse storico o artistico: riduzione del 50% della base imponibile;
  • - Immobili affittati a canone concordato: applicazione aliquota ridotta + riduzione governativa in base alla norma vigente;
  • - Immobili in prossimità all'impianto di biogas (San Donato, Cinque Case e Firenzuola): riduzione del 10% dell'IMU da versare per immobili in categoria catastale A (escluse A/1, A/8, A/9, A/10).

 

Base imponibile

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

  • - 160 - Gruppo catastale A (esclusa A/10) e categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • - 80 - Categorie catastali A/10 e D/5;
  • - 140 - Gruppo catastale B e Categorie Catastali C/3, C/4, C/5;
  • - 55 - Categoria catastale C/1;
  • - 65 - Gruppo catastale D (esclusa D/5).

 

Valore venale dell'area fabbricabile

Per le aree fabbricabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, sulla base di diversi specifici parametri definiti dalla L. 160/2019 (art. 1, comma 746). Questa viene determinata tenendo conto:

della zona territoriale di ubicazione;

  • - dell'indice di edificabilità;
  • - della destinazione d'uso consentita;
  • - degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • - dei prezzi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma del D.P.R. 380/2001 (art. 3, comma 1, lettere c, d, f), la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Il valore venale dell'area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia.

L'Ufficio, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree, determina periodicamente i valori medi orientativi di mercato elaborando i dati rilevati direttamente dalle compravendite dei terreni stipulate negli ultimi anni.

Trovi a questo link l'elenco completo dei valori venali minimi per aree edificabili dell'anno corrente. I valori proposti costituiscono un mero orientamento, e quindi non sono da ritenersi vincolanti, sia per il contribuente sia per l'attività di accertamento svolta dall'Ufficio.

 

Terreni agricoli

Per i terreni agricoli, che non rientrano nella definizione di area fabbricabile, anche nel caso siano incolti, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

 

 

Sanzioni, accertamenti e ravvedimento operoso per i tributi comunali

  • Servizio attivo
Illustrazione schematica delle procedure di sanzione e accertamento per i tributi comunali e delle pratiche di ravvedimento operoso.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini che si trovino in una posizione debitoria non ancora accertata nei confronti del Comune di Santa Maria a Monte.

Descrizione

Di seguito un riassunto schematico di quanto previsto in materia di tributi comunali. Per dettagli e approfondimenti si rimanda alla normativa nazionale e comunale di riferimento.

 

Sanzioni

  • Omessa presentazione della dichiarazione prevista dalla legge: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di € 50,00;
  • Presentazione di infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di € 50,00;
  • Omesso o parziale versamento – fino al 31/08/2025: sanzione pari al 30% dell’importo non versato;
  • Omesso o parziale versamento – dal 01/09/2025: sanzione pari al 25% dell’importo non versato.

 

Interessi

  • tasso dello 0,80%: dal 01.01.2019 al 31.12.2019 - (D.M. Economia 12.12.2018)
  • tasso dello 0,05%: dal 01.01.2020 al 31.12.2020 - (D.M. Economia 12.12.2019)
  • tasso dello 0,01%: dal 01.01.2021 al 31.12.2021 - (D.M. Economia 11.12.2020)
  • tasso dell'1,25%: dal 01.01.2022 al 31.12.2022 - (D.M. Economia 13.12.2021)
  • tasso del 5,00%: dal 01.01.2023 al 31.12.2023 - (D.M. Economia 13.12.2022)
  • tasso del 2,50%: dal 01.01.2025 al 31.12.2025 - (D.M. Economia 29.11.2023)

 

Ravvedimento operoso

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo si può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari al 30% dell’importo irrogata nel caso di emissione di avviso di accertamento, se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa.

La violazione stessa non deve essere già stata constatata e comunque non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, in base al D. Lgs. 472/1997 (art. 13).

ATTENZIONE: D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) convertito in L. 157/2019

L'art. 10bis del suddetto D.L. prevede l’applicazione ai tributi locali delle scansioni temporali proprie del Ravvedimento erariale. Di conseguenza, oltre alle tipologie di Ravvedimento presentate nella tabella conclusiva, sono previste riduzioni della sanzione:

  • a 1/7 del minimo (4,29%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (anche quando influiscono sulla determinazione dell’importo o sul pagamento del tributo) avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/6 del minimo (5%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (anche quando influiscono sulla determinazione dell’importo o sul pagamento del tributo) avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Tabella conclusiva e D. Lgs. 87/2025

Nella seguente tabella sono sintetizzate le principali modalità di calcolo del ravvedimento operoso. Il D. Lgs. 87/2025 introduce novità in ambito delle sanzioni tributarie a cui si fa riferimento nel Ravvedimento Operoso. Le modifiche in oggetto riguardano solo le sanzioni relative a violazioni a partire dal 01/09/2025.

Gli interessi applicati variano in base all’anno (vedi tabella sopra) e vengono determinati in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettuato. La tabella seguente, dunque, presenta l’indicazione delle sanzioni previste in base al periodo di riferimento.

  • Ravvedimento sprint: entro 14 giorni - sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo
  • Ravvedimento breve: entro 30 giorni - sanzione 1,5%
  • Ravvedimento medio: entro 90 giorni - sanzione 1,67%
  • Ravvedimento lungo: entro 1 anno - sanzione 3,75%
  • Ravvedimento entro 2 anni: sanzione 4,29%
  • Ravvedimento oltre 2 anni: sanzione 5,00%

Come fare

Eventuale richiesta di ravvedimento operoso deve essere presentata concordandone le modalità con l'Ufficio Tributi, tramite contatto telematico, telefonico o in presenza presso l'ufficio.

Cosa serve

Consultazione dell'Ufficio nei tempi utili previsti dalla normativa.

Cosa si ottiene

Accesso al ravvedimento operoso evitando i maggiori oneri legati alle sanzioni dovute alla procedura di accertamento del debito.

Tempi e scadenze

L'Ufficio Tributi procederà all'elaborazione della pratica in tempi utili dalla data di presentazione.

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Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Ufficio Tributi

Amministrazione dei Tributi locali, relativamente alla gestione delle utenze attive e della riscossione ordinaria e coattiva.

Argomenti:

Pagina aggiornata il 11/06/2026

Richiesta rimborso / compensazione IMU

Modulo per la richiesta di rimborso o compensazione degli importi erroneamente versati in relazione alla IMU.

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Amministrazione dei Tributi locali, relativamente alla gestione delle utenze attive e della riscossione ordinaria e coattiva.

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Richiesta rimborso / compensazione TARI

Modulo per la richiesta di rimborso o compensazione degli importi erroneamente versati in relazione alla TARI.

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Amministrazione dei Tributi locali, relativamente alla gestione delle utenze attive e della riscossione ordinaria e coattiva.

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Richiesta di rimborso o compensazione per i tributi comunali

  • Servizio attivo
Indicazioni su come richiedere il rimborso o la compensazione di importi relativi ai tributi comunali indebitamente versati al Comune di Santa Maria a Monte.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini che, a vario titolo, abbiano versato più di quanto dovuto al Comune di Santa Maria a Monte.

Descrizione

Il contribuente che ha effettuato un maggior versamento oppure un versamento non dovuto può richiedere che le somme versate e non dovute:

  • siano direttamente rimborsate al cittadno;
  • siano messe a compensazione sulle successive annualità del tributo. 

La L. 296/2006 (art. 1, comma 164) stabilisce che il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso.

Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, si applicano, giornalmente dalla data della domanda, gli interessi nella misura prevista dalla L. 296/2006 (art. 1, comma 165) e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale 34/2007. Non si procede a rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00.

Come fare

La richiesta deve essere effettuata tramite la compilazione e sottoscrizione dei moduli allegati, in relazione al tributo in questione.

La modulistica dovrà poi essere trasmessa all’Ufficio Tributi, personalmente negli orari di apertura o via mail ai contatti indicati.

Cosa serve

Evidenza del pagamento non dovuto effettuato da parte dell'utente da allegare all'apposito modulo.

Cosa si ottiene

Rimborso o compensazione degli importi non dovuti e erroneamente versati.

Tempi e scadenze

L'ufficio provvederà alla conclusione del procedimento in tempi utili dalla data di presentazione della richiesta.

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Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Ufficio responsabile

Ufficio Tributi

Amministrazione dei Tributi locali, relativamente alla gestione delle utenze attive e della riscossione ordinaria e coattiva.

Documenti

Richiesta rimborso / compensazione TARI

Modulo per la richiesta di rimborso o compensazione degli importi erroneamente versati in relazione alla TARI.

Ulteriori informazioni

Richiesta rimborso / compensazione IMU

Modulo per la richiesta di rimborso o compensazione degli importi erroneamente versati in relazione alla IMU.

Ulteriori informazioni

Richiesta rimborso / compensazione CUP

Modulo per la richiesta di rimborso o compensazione degli importi erroneamente versati in relazione al Canone Unico Patrimoniale.

Ulteriori informazioni

Argomenti:

Pagina aggiornata il 16/06/2026

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